Bonus facciate 2024: come funziona, chi può richiederlo

Ultimo aggiornamento: 26.04.24

 

Il bonus facciate è una nuova agevolazione fiscale introdotta per la prima volta nell’anno 2020; andiamo ad approfondire ulteriormente tutto quello che c’è da sapere in merito.

 

Questa agevolazione fiscale è stata introdotta per la prima volta nel 2020 e prorogata in modo secco anche per tutto l’anno 2024, cioè senza apportare alcuna modifica alla disciplina che regola il bonus facciate 2020.

 

Bonus facciate come funziona

L’agevolazione consiste in una detrazione fiscale del 90% sulle spese effettuate per gli interventi di recupero o restauro delle facciate di case ed edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso dei medesimi.

Come previsto per gli altri bonus messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, anche nel caso della detrazione facciate i beneficiari possono decidere la modalità di fruizione scegliendo una delle tre opzioni che seguono:

♦ ripartire la cifra agevolabile in dieci quote di importo costante, che saranno detratte dalla dichiarazione dei redditi nell’arco dei successivi 10 anni

♦ cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari e gli istituti di credito

♦ usufruire di uno sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori. Il corrispettivo dovuto, in questo caso, viene anticipato dai fornitori, che possono recuperarlo sotto forma di detrazione fiscale e con facoltà di usufruire a loro volta della successiva cessione del credito; per questa ragione lo sconto massimo applicabile non può eccedere l’importo del corrispettivo dovuto.

A differenza di quanto riportato nella guida agenzia entrate ristrutturazioni riguardo il tetto massimo di spesa previsto dagli altri bonus destinati alle opere edilizie; gli interventi di ristrutturazione facciate non sono soggetti ad alcuna limitazione di spesa.

Chi può beneficiare del bonus facciate

La detrazione d’imposta può essere applicata sia alla dichiarazione IRPEF sia alla dichiarazione IRES; quindi tutti i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolati, che siano residenti o no in Italia e indipendentemente dal reddito prodotto, possono beneficiare del bonus facciate.

Sono inclusi anche gli enti pubblici e privati a fini commerciali e non, le associazioni tra professionisti, le società di persone, le società semplici e quelle di capitali che, al momento dell’avvio dei lavori o a quello del sostenimento delle spese, possiedono o sono titolate a detenere l’immobile sul quale devono essere effettuati gli interventi agevolabili.

Possono usufruire della detrazione anche il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’immobile, sia che si tratti di un coniuge (anche separato se assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge) sia di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado, a patto che la convivenza sussista all’inizio dei lavori o al momento del pagamento degli stessi.

Sono inclusi tra i possibili beneficiari anche i componenti delle unioni civili, i conviventi more uxorio non proprietari né titolari di un contratto di comodato dell’immobile, il promissario acquirente dell’immobile e chi esegue i lavori in proprio; in quest’ultimo caso, però, la detrazione sarà applicata soltanto alle spese relative all’acquisto dei materiali utilizzati.

 

Per quali edifici e in quali zone

Tutti gli edifici, indipendentemente dalla categoria catastale, possono essere oggetto dei lavori, a condizione che siano situati nelle zone urbanistiche A e B. Nelle zone A rientrano i centri storici, artistici o ambientali, nonché le zone contenenti porzioni di questa tipologia di aree. Le zone B, invece, sono quelle totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A.

Quali sono gli interventi agevolabili

Il bonus facciate può essere applicato a tutti i lavori che hanno come oggetto le superfici esterne dell’immobile interamente o parzialmente visibili dalla strada, quindi tutti i lati dello stabile. Il rifacimento facciata, inoltre, deve interessare solo le strutture opache, cioè muri, balconi, grondaie, ornamenti o fregi.

Tra i lavori agevolabili rientrano gli interventi di pulizia, la tinteggiatura esterna, il consolidamento o il ripristino delle superfici o degli elementi che costituiscono balconi, fregi e ornamenti, i lavori su grondaie, parapetti, pluviali e cornici, la sistemazione degli impianti che si trovano sulle parti opache della facciata, il rifacimento di parapetti in muratura, di pavimentazioni, sottobalconi e frontalini, la verniciatura delle ringhiere in metallo.

Nel caso in cui gli interventi abbiano un impatto termico e interessino più del 10% della superficie complessiva della facciata, per esempio la posa in opera di intonaci speciali o pannelli finalizzati a isolare gli interni dal freddo, allora si ha l’obbligo di rispettare i requisiti imposti dal decreto MISE del 26 giugno 2015 per quanto riguarda la tipologia e il livello degli interventi, nonché i valori di trasmittanza termica riportati nel DM 26 gennaio 2010 e nell’Allegato E del DM 6 agosto 2020.

Per questi interventi, quindi, bisogna trasmettere la relativa scheda descrittiva all’ENEA, redatta da un tecnico abilitato, e conservare la seguente documentazione:

 

♦ l’asseverazione, sempre redatta da un tecnico abilitato

♦ la copia dell’Attestato di Prestazione Energetica APE di ogni unità immobiliare per la quale si richiede la detrazione fiscale

♦ la copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni, o ai sensi di provvedimenti regionali equivalenti

♦ le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati, con marcatura CE e relative dichiarazioni di prestazione

Gli interventi esclusi dal bonus detrazione facciate

I lavori eseguiti sulle superfici orizzontali non visibili dalla strada e quelli eseguiti sugli infissi, non possono beneficiare della detrazione, a meno che non siano finalizzati al recupero del patrimonio edilizio.

Per quanto riguarda i lavori relativi alla sistemazione dell’impiantistica situata sulle parti opache, inoltre, è importante ricordare che non è possibile installare impianti che abbiano un impatto negativo sull’estetica degli immobili situati nelle zone A, come le unità esterne dei condizionatori per esempio.

 

Gli adempimenti da rispettare

I beneficiari della detrazione hanno l’obbligo di eseguire i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, anche per via telematica; nel bonifico vanno riportati il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Nella causale, inoltre, deve essere specificato il riferimento normativo “Bonus facciate”; in caso di omissione del riferimento, la detrazione può essere ancora riconosciuta, a condizione però che sussista la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto. Sono esclusi dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale soltanto i titolari di reddito d’impresa.

 

 

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