Superbonus 110%: come funziona, come richiederlo

Ultimo aggiornamento: 29.03.24

 

Scopriamo insieme in che cosa consiste il Superbonus con aliquota al 110%, come è strutturato, chi può beneficiarne e a quali condizioni.

 

Che cos’è il Superbonus

Il termine Superbonus 110% è usato per indicare un nuovo incentivo dell’Agenzia delle Entrate, che va ad aggiungersi alle altre agevolazioni fiscali introdotte negli anni scorsi e in particolare all’Ecobonus destinato a tutti coloro che si accingono a eseguire interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili.

L’aumento dell’aliquota che ha portato gli incentivi al 110 per cento era stato già introdotto con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020; quest’ultimo ha stabilito la possibilità di ottenere appunto il rimborso del 110 per cento delle spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e di stazioni per la ricarica di automobili e altri veicoli elettrici, e quelle per i lavori destinati a ridurre il rischio sismico degli immobili. Il Decreto Rilancio, inoltre, dispone che l’agevolazione può essere applicata a tutte le spese sostenute (o da sostenere) a partire dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2024.

I termini sono stati ulteriormente prorogati dalla Legge di Bilancio 2024, poi, che ha provveduto a estenderli fino al 30 giugno 2024 e, per alcuni casi specifici, fino al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2024, introducendo al contempo ulteriori modifiche alle regole che disciplinano il bonus.

Le nuove regole del bonus 110% non si sostituiscono a quelle delle disposizioni precedenti, ovviamente, ma le vanno semplicemente ad affiancare; questo significa che le precedenti aliquote del 50, del 65 e dell’85% previste dai bonus precedenti, attinenti alla riqualificazione energetica, sono ancora vigenti e fruibili secondo le disposizioni previste per quei casi specifici.

Tra questi citiamo in particolar modo l’Ecobonus, che conserva in toto le disposizioni relative alla fruizione dell’agevolazione con le aliquote al 50% e al 65%, oltre ad affiancare le nuove regole relative alla fruizione dell’ecobonus 110 per cento.

 

Ecobonus come funziona

Tra i vari incentivi messi a punto dall’Agenzia delle Entrate, l’ecobonus rappresenta di certo una delle agevolazioni fiscali più richieste in quanto destinate alla riduzione delle emissioni inquinanti e al risparmio delle spese relative alle forniture di energia; nel caso specifico dell’ecobonus, infatti, la detrazione viene applicata soltanto ai lavori di riqualificazione energetica.

Gli interventi che rientrano in questa categoria sono l’installazione di pannelli isolanti termici, finalizzati a mantenere caldo l’ambiente domestico evitando le dispersioni e riducendo di conseguenza il consumo di energia della caldaia, la sostituzione di impianti di riscaldamento di vecchia data con nuovi impianti più efficienti, come per esempio le caldaie a condensazione, la sostituzione di impianti di climatizzazione di vecchia data con nuovi impianti di climatizzazione a pompa di calore, l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e l’installazione di dispositivi domotici per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Alcuni di questi interventi possono fruire solo dell’aliquota al 50%, come per esempio la sola sostituzione della caldaia; l’aliquota può essere portata al 65% quando, oltre alla caldaia, si installa anche un dispositivo di regolazione di ultima generazione, come un cronotermostato smart o le valvole termostatiche sui termosifoni, le quali permettono di ridurre i kW consumati annualmente per il riscaldamento.

 

Gli interventi agevolabili

Il Superbonus al 110%, anche in materia di riqualificazione energetica, viene quindi riconosciuto solo per determinati interventi, ma la disciplina prevede anche la possibilità di portarne “in coda” ulteriori tipologie, vediamo quali. Nel paragrafo introduttivo abbiamo indicato gli interventi che danno diritto al Superbonus; bisogna però distinguere tra quelli principali, definiti trainanti, e quelli aggiuntivi, o trainati.

Gli interventi principali, o trainanti, sono i lavori finalizzati all’isolamento termico degli involucri degli edifici, come la realizzazione del cappotto termico per esempio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione con nuovi impianti a pompa di calore e gli interventi antisismici.

A parte gli interventi trainanti, poi, possono essere oggetto di detrazione anche gli interventi trainati, i quali comprendono l’installazione di pannelli isolanti su parti che non costituiscono l’involucro esterno degli immobili, l’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici, di infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici e l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno e all’esterno delle abitazioni per migliorare la mobilità dei disabili, inclusi quelli di età superiore ai 65 anni.

Bonus ristrutturazione 110

Un altro aspetto molto importante da chiarire, in merito al Superbonus 110%, è quello relativo agli interventi di ristrutturazione. Molte persone, infatti, tendono a confondere il Superbonus 110% con altre agevolazioni fiscali, come il bonus facciate o il bonus ristrutturazione, che invece sono strumenti distinti non correlati con il Superbonus.

Non esiste quindi un bonus casa 110%; l’aliquota sugli interventi di ristrutturazione al 110% può essere applicata solo a quelli indicati nella disciplina che illustra la tipologia di interventi, sia quelli trainanti sia quelli trainati. Di conseguenza le uniche ristrutturazioni interessate sono quelle relative alla rimozione delle barriere architettoniche, alla realizzazione del cappotto termico, all’installazione degli impianti di climatizzazione con pompa di calore e agli interventi antisismici. Gli interventi che non rientrano in queste casistiche, invece, non possono beneficiare della detrazione fiscale del 110 per cento.

Nulla però impedisce di fare richiesta per altri tipi di bonus, come quello per il recupero delle facciate per esempio, a patto che vengano rispettate le relative disposizioni e gli adempimenti richiesti.

 

Chi può beneficiare del Superbonus 110%?

Il Superbonus può essere richiesto da tutti i soggetti IRPEF, in quanto la detrazione d’imposta è applicata sul modello 730, che è la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Possono quindi fruirne le seguenti categorie di contribuenti:

♦ Le persone fisiche che detengono l’immobile in qualità di proprietari, comproprietari o affittuari, ma al di fuori dell’esercizio di attività lavorative o artistiche sulle singole unità immobiliari.

♦ I condomini, i proprietari e i comproprietari di edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari accatastate in maniera distinta.

♦ Gli enti con finalità analoghe a quelli degli Istituti autonomi case popolari, nonché gli istituti stessi.

♦ Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale legalmente riconosciute e regolarmente iscritte nei registri nazionali e regionali.

♦ Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Possono inoltre fruire del Superbonus anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche legalmente riconosciute, ma solo per i lavori destinati a immobili o parti di immobili da adibire a spogliatoi, e i soggetti IRES (ovvero i titolari di reddito d’impresa o professionale) se questi partecipano alle spese degli interventi trainanti attuati sulle parti comuni dei condomini.

Con quali modalità si applica l’agevolazione e in quali limiti

L’aliquota della detrazione è stabilita nella misura del 110% ed è riconosciuta interamente al richiedente, quando la domanda è avanzata da una persona fisica, oppure ripartita tra tutti gli aventi diritto nel caso in cui il richiedente sia un ente, un’associazione, una società oppure un gruppo di condomini.

Se le spese per gli interventi vengono sostenute entro il 31 dicembre 2024, la detrazione viene suddivisa in cinque quote annuali, mentre per quelle sostenute nell’anno 2024 la detrazione sarà suddivisa in quattro quote annuali.

L’ammontare delle quote sarà di pari importo, ovviamente, e non potrà in alcun caso eccedere il limite dell’imposta annua calcolata sulla dichiarazione dei redditi; nel caso in cui la quota della detrazione dovesse superare il limite d’imposta lorda, la parte in eccesso non potrà essere aggiunta alle quote degli anni successivi né chiesta sotto forma di rimborso.

 

Alternative alla detrazione fiscale

Una delle novità che caratterizzano il Superbonus è contenuta nell’articolo 121 del Decreto Rilancio, il quale prevede delle alternative all’utilizzo diretto della detrazione fiscale: il contributo e la cessione del credito d’imposta.

Il contributo è erogato sotto forma di sconto sull’ammontare complessivo delle spese da sostenere per gli interventi trainanti, ed eventualmente per quelli trainati, e viene anticipato dalla ditta che fornisce i beni o i servizi oggetto della detrazione. La ditta, a sua volta, potrà recuperare il contributo sotto forma di credito d’imposta, il cui ammontare dovrà essere pari alla detrazione che spetta alla persona o alla società che ha presentato domanda per il Superbonus. Nel caso di sconto parziale, il credito d’imposta sarà pari all’ammontare dello sconto praticato.

La seconda alternativa consiste nella cessione del credito d’imposta, da parte del beneficiario del Superbonus, a terzi. Nella fattispecie il credito può essere ceduto a persone fisiche, anche titolari di società, imprese, enti o di attività di lavoro autonomo, alle ditte fornitrici dei beni e dei servizi inerenti alla realizzazione dei lavori oggetto della detrazione fiscale, a istituti di credito oppure a intermediari finanziari.

Bonus 110 requisiti

Per avere accesso alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus è necessario adempiere a una serie di requisiti specifici. Per quanto riguarda l’acquisto e l’installazione degli impianti di climatizzazione, dei pannelli solari e degli altri beni relativi agli interventi agevolabili, dovranno essere rilasciate regolari fatture, le schede tecniche degli impianti, le certificazioni relative alle prestazioni energetiche e, per quanto riguarda l’installazione, la certificazione del tecnico abilitato che gli impianti sono stati installati nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e corretto scarico dei fumi.

Anche i lavori di rimozione delle barriere architettoniche dovranno essere certificati secondo le normative vigenti in materia, mentre per quelli relativi alla posa in opera dei pannelli isolanti termici e gli altri interventi di ristrutturazione ammessi dagli interventi agevolabili, alle dichiarazioni dei lavori eseguiti a norma si dovranno aggiungere la dichiarazione di asseverazione da parte di un tecnico abilitato e l’attestato di prestazione energetica che riporta il miglioramento di almeno due classi di efficienza nell’immobile oggetto dei lavori.

I pagamenti dovranno essere effettuati con strumenti fiscalmente tracciabili, ma i contribuenti non titolari di reddito d’impresa hanno l’obbligo di pagare le spese degli interventi detraibili solo mediante bonifico bancario o bonifico postale, oppure mediante i bollettini precompilati, appositamente predisposti dalle Poste Italiane e dagli istituti di credito per le altre detrazioni edilizie, come precisato dalla circolare attuativa n. 24 emessa in data 8 agosto 2020 dall’Agenzia delle Entrate.

Nel bonifico, bancario o postale che sia, dovranno essere chiaramente indicati i dati personali e il codice fiscale del beneficiario della detrazione, nonché il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a cui è intestato il pagamento; nella causale, inoltre, dovrà essere specificato il riferimento all’articolo 119 del Decreto Legislativo 34/2020.

Tutta la documentazione necessaria per il Superbonus deve essere trasmessa dal richiedente in via telematica ai fini della trasparenza fiscale, inoltre quest’ultimo ha l’obbligo di conservare tutte le fatture e le ricevute fiscali, la copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA in caso di interventi di riqualificazione energetica, o allo sportello unico in caso di interventi antisismici, la ricevuta del bonifico (o degli altri strumenti di pagamento nel caso di un titolare di reddito d’impresa) e l’autorizzazione del proprietario se l’unità immobiliare oggetto degli interventi è detenuta a titolo di locazione.

In aggiunti a questi adempimenti, il Superbonus richiede anche il visto di conformità dei dati contenuti nella documentazione attestante l’idoneità alla fruizione della detrazione d’imposta. Il visto di conformità viene rilasciato dagli incaricati alla trasmissione telematica della documentazione, quindi da commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro, ragionieri o responsabili dei CAF.

I successivi controlli da parte del Fisco

Il mancato rispetto degli adempimenti comporta la decadenza dal beneficio; la non veridicità o falsificazione della documentazione trasmessa, inoltre, può comportare pesanti sanzioni secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 689 del 1981.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, effettua dei controlli con criteri selettivi allo scopo di verificare la documentazione trasmessa dal richiedente. L’obbligo per quest’ultimo a conservare la documentazione è importante proprio per questa ragione infatti; nel caso in cui venisse accertata l’inosservanza, anche parziale, degli adempimenti richiesti per l’ottenimento della detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà immediatamente al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione e al richiedente sarebbero comminate pesanti sanzioni pecuniarie.

 

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