Manutenzione e controllo impianti termici: cosa c’è da sapere

Ultimo aggiornamento: 29.03.24

 

Quali sono gli obblighi prescritti dalle normative vigenti e che tipologie di impianti sono soggette o meno ai controlli periodici e a interventi obbligatori

 

Le operazioni di manutenzione e i controlli periodici a cui bisogna sottoporre gli impianti termici sono strettamente regolati dal DPR 74 del 2013, mentre per impianto termico, secondo il decreto legislativo 192/05, si intende un “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (legna, metano, gpl, pellet, biomassa, solare, eolico), comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.” Negli impianti termici, inoltre, sono compresi anche gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati tali, invece, i piccoli elettrodomestici quali stufe e caminetti elettrici, e qualsiasi dispositivo di riscaldamento localizzato a energia radiante. Tali apparecchi, tuttavia, se installati in modalità fissa possono essere assimilati agli impianti termici quando la “somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.”

Non sono considerati impianti termici inoltre, nemmeno i “sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (boiler – scaldabagno) al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.”

 

L’obbligo dei controlli

Chiunque sia in possesso di un impianto che risponde alla descrizione riportata sopra, e cioè stufe a pellet o ad altro combustibile, termocamini, caldaie a gas, pannelli solari termici, termoconvettori, radiatori e camini elettrici con installazione fissa, è quindi obbligato a provvedere ai controlli periodici e alla manutenzione, nei termini indicati dalla normativa stessa.

 

 

Quest’ultima stabilisce innanzitutto che l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e l’adempimento degli obblighi di legge in materia di efficienza energetica sono affidati a un responsabile designato, che nella maggior parte dei casi è l’occupante dell’immobile stesso, sia in qualità di proprietario sia come inquilino, locatario o comodatario. Nel caso di un edificio condominiale provvisto di impianto termico centralizzato, invece, l’incarico di responsabile dell’impianto deve essere affidato all’amministratore del condominio.

Entrambi i soggetti possono delegare a loro volta la responsabilità a un terzo ente e, dal momento che la legge prevede che i lavori di manutenzione e controllo siano eseguiti da una ditta certificata, questa delega diventa una normale conseguenza degli adempimenti richiesti. Nel caso specifico dei possessori di caldaie a gas, per esempio, la designazione del tecnico responsabile dell’impianto termico, di solito, avviene già durante le fasi di acquisto e installazione della caldaia.

 

Indicazioni da rispettare

Nel quadro generale della normativa che regola l’installazione degli impianti termici infatti, al fine di ottenere le detrazioni fiscali bisogna adempiere a una serie di obblighi molto rigorosi. Uno di questi prescrive che la ditta che dovrà eseguire i lavori di installazione e successiva manutenzione, sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, e in possesso delle certificazioni di conformità alle normative europee.

Anche il costo dei lavori è un onere che spetta al principale responsabile dell’impianto, e cioè l’occupante dell’immobile, quindi le spese degli interventi di controllo e manutenzione saranno a suo carico anche se si tratta di un inquilino in affitto.

Solo in caso di lavori di maggiore entità, come la sostituzione dell’impianto per esempio, le spese sono di competenza del proprietario dell’immobile.

 

Ogni quanto intervenire

Una volta chiarita la questione degli obblighi legali e delle responsabilità, rimane da stabilire la frequenza dei vari interventi, che si tratti di semplici controlli o di lavori di manutenzione.

Un controllo standard, nonché obbligatorio, è da eseguire già all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, che sia installato ex novo in un immobile di nuova costruzione o a seguito di sostituzione di un impianto di vecchia data. Ogni impianto poi, viene accompagnato dal relativo libretto d’uso e manutenzione nel quale sono indicati i parametri forniti direttamente dal costruttore, questi parametri sono standard per tutti i produttori, ovviamente, e consigliano di eseguire gli interventi di manutenzione con periodicità annuale.

 

 

Per quanto riguarda il Controllo di Efficienza Energetica, invece, la legge stabilisce che le caldaie a combustibile liquido o solido, quindi pellet e gasolio, devono eseguire il controllo ogni due anni se la potenza termica utile nominale non supera i 100 kW; nel caso in cui la potenza fosse superiore ai 100 kW, allora il controllo di efficienza va eseguito ogni anno. Le caldaie a gas, sia quelle alimentate a metano sia a GPL, possono invece eseguire il controllo ogni quattro anni, oppure ogni due se la loro potenza è superiore ai 100 kW.

Dopo aver eseguito le operazioni di controllo, il tecnico designato dovrà compilare il libretto d’uso e manutenzione dell’impianto nelle parti pertinenti, dopodiché dovrà redigere e sottoscrivere un rapporto inerente al Controllo di Efficienza Energetica in tre copie: due resteranno alla ditta incaricata della manutenzione, la quale provvederà a trasmetterne una all’Autorità Competente per le ispezioni, la terza copia viene invece rilasciata al responsabile dell’impianto termico, amministratore, locatario o proprietario dell’abitazione che sia.

Sulle copie del rapporto destinate al responsabile dell’impianto e all’Autorità Competente viene apposto un bollino che riporta un codice numerico univoco. Lo scopo del bollino è quello di attestare che la ditta che ha eseguito il controllo ha regolarmente versato i contributi per conto dell’utente, e può essere di due tipi: blu per gli impianti con una potenza fino a 35 kW e verde per quelli con una potenza compresa tra i 35 e i 350 kW.

Ricordiamo che questo iter è valido anche per gli impianti termici alimentati a energia elettrica, ovviamente, quindi anche i climatizzatori e i condizionatori hanno i loro libretti e sono soggetti ai controlli e alla manutenzione periodica. Ogni regione, inoltre, può legiferare in merito in maniera autonoma, quindi è bene informarsi presso i siti web istituzionali della propria regione di residenza, per controllare la presenza di eventuali variazioni delle normative sui controlli e la manutenzione.

 

 

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