Qual è e come si calcola la superficie minima di un monolocale

Ultimo aggiornamento: 25.04.24

 

Tutto quello che c’è da sapere per realizzare un progetto di monolocale per una costruzione ex novo oppure per una ristrutturazione.

 

Le prime normative a regolare l’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari delle abitazioni, in Italia, sono state le Istruzioni Ministeriali del 20 giugno 1896, rimaste inalterate fino alle modifiche apportate dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975. La situazione immobiliare italiana è strettamente legata a questa realtà, la quale ha creato delle condizioni paradossali.

Nonostante le modifiche introdotte nel 1975, infatti, tutti gli immobili realizzati prima di quella data sono considerati a norma di legge, pur non essendolo affatto per quanto concerne le superfici minime e le dimensioni minime stanze. Fino a quando l’immobile non viene toccato, secondo la legge il proprietario risulta in regola con gli adempimenti previsti a livello igienico-sanitario; nel momento in cui si vuole procedere a dei lavori di ristrutturazione, però, scatta immediatamente l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975.

 

Il D.M. 5 luglio 1975

Il Decreto in questione è costituito da nove articoli che vanno a modificare alcune delle norme inserite nelle precedenti Istruzioni Ministeriali del 1896, ed è valido per tutti i tipi di immobili e abitazioni. A parte la modifica di alcune norme igienico-sanitarie, il Decreto pone particolare attenzione sulle dimensioni minime che le abitazioni devono possedere, e stabilisce che l’altezza minima delle camere non deve essere inferiore ai 2,70 metri mentre per i bagni, ripostigli, gabinetti, sgabuzzini, disimpegni e corridoi può essere ridotta fino a 2,40 metri. A questo limite fanno eccezione soltanto le abitazioni costruite a una quota superiore ai 1.000 metri sul livello del mare, nelle quali l’altezza minima delle stanze può essere ridotta a non meno di 2,55 metri, a causa delle particolari condizioni climatiche e del freddo.

Per quanto riguarda lo spazio vitale, invece, il Decreto stabilisce che la casa deve garantire una superficie abitabile di almeno 14 metri quadrati per ognuno degli abitanti, fino ai primi quattro, e non inferiore ai 10 metri quadrati per ogni abitante successivo. Tanto per fare un esempio pratico, quindi, una casa abitata da un nucleo familiare costituito da quattro persone non deve avere una superficie inferiore ai 56 metri quadrati, mentre per un nucleo familiare di 6 persone non deve essere inferiore ai 76 metri quadrati.

Le dimensioni minime camera da letto, inoltre, variano a seconda del numero di occupanti; quelle destinate a una persona devono avere una superficie non inferiore ai 9 metri quadrati, e quelle destinate a due persone non possono essere inferiori ai 14 metri quadrati.

 

Definizione di monolocale

Il termine monolocale è usato per definire un appartamento di modeste dimensioni costituito da una singola stanza, di solito adibita a cucina, soggiorno e camera da letto, e da un servizio igienico. La tipica disposizione delle aree di un monolocale è la seguente: l’ingresso è generalmente situato nei pressi del bagno, in modo da creare una piccola zona di disimpegno; nell’ambiente unico, invece, l’area con il tavolo da pranzo si trova nei pressi della parete dove è situato l’angolo cottura, mentre la zona soggiorno/notte si trova vicino alla finestra ed è occupata da un divano letto, una libreria e una piccola scrivania sotto la finestra.

Metratura minima monolocale legge 2018

In merito al D.M. 2018 relativo all’elenco riguardante le principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera, appare chiaro che è possibile avviare la ristrutturazione di un vecchio appartamento per convertirlo in due o più monolocali in affitto, ma bisogna tenere conto di quanto stabilito dal D.M. 1975 riguardo le caratteristiche dell’immobile e quindi rispettare l’altezza minima per l’abitabilità e una metratura minima monolocale non inferiore ai 28 metri quadri, se destinato a una sola persona, e non inferiore ai 38 metri quadrati se destinato ad accogliere almeno due persone.

La metratura è da considerare netta e non lorda, inoltre deve essere chiaramente indicata nella planimetria monolocale; per essere in regola con le normative del D.M. 1975, inoltre, il monolocale deve possedere almeno due finestre, una nel bagno e una nell’ambiente principale open space.

L’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata all’ambiente in cui si trova, nella fattispecie non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento e deve garantire un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2 per cento; la superficie finestrata dovrà essere anche apribile, ovviamente. L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dai monolocali situati nei sottotetti dove la luce è di provenienza zenitale, in quel caso l’ampiezza delle finestre non deve essere inferiore a 1/12 rispetto alla superficie del pavimento.

Se il bagno dovesse essere privo di finestra apribile, allora dovrà essere dotato di un impianto di aspirazione meccanica in grado di movimentare una massa d’aria pari al doppio del volume del bagno nel giro di un’ora. Allo stesso modo, il punto cottura dovrà essere dotato di un sistema di aspirazione dei fumi collocato direttamente sopra i fornelli. Nel caso in cui le caratteristiche del monolocale gli impediscano di fruire di una ventilazione naturale, allora dovrà essere obbligatoriamente dotato di un sistema di ventilazione meccanica centralizzato; il ventilatore USB, quello tradizionale e i raffrescatori e altri elettrodomestici analoghi non sono ritenuti adeguati a questo scopo, ma i climatizzatori si.

Bisogna inoltre fare attenzione ai materiali adoperati nella costruzione o nella ristrutturazione; il monolocale deve essere opportunamente isolato in modo da garantire una temperatura interna compresa tra i 18° C e i 20° C, e dovrà anche essere schermato dai rumori provenienti dall’esterno, in particolar modo dalle abitazioni confinanti

Regolamenti locali

Le norme illustrate in precedenza sono da ritenersi obbligatorie su tutto il territorio nazionale; resta il fatto, però, che ogni Regione e ogni Comune possono applicare ulteriori modifiche in base a fattori ambientali, climatici o altri motivi. Prima di avviare la fase di progettazione dell’immobile, oppure la ristrutturazione, è meglio recarsi nell’Ufficio Tecnico del Comune o consultare il relativo sito internet e dare un’occhiata ai regolamenti edilizi locali.

 

 

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2 COMMENTI

Giuseppe Palazzolo

June 1, 2022 at 4:42 pm

Salve, vorrei sapere qual è la norma che permette di integrare l’areazione naturale con un’areazione meccanica tipo climatizzatori.
Cito quanto leggo nell’articolo:
Nel caso in cui le caratteristiche del monolocale gli impediscano di fruire di una ventilazione naturale, allora dovrà essere obbligatoriamente dotato di un sistema di ventilazione meccanica centralizzato; il ventilatore USB, quello tradizionale e i raffrescatori e altri elettrodomestici analoghi non sono ritenuti adeguati a questo scopo, ma i climatizzatori si.

Risposta
Ricardo

June 3, 2022 at 4:22 pm

Salve Giuseppe,

prova a dare un’occhiata qui: http://www.provincia.rm.it/regolamentoedilizio/regolamento/normativa/raffrescamento_naturale.html

Saluti
Team USP

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